Purtroppo risposta del tecnico del MIT da me interpellato pochi giorni dopo la circolare
"L'installazione delle strutture portabiciclette che non producano ostruzione, anche parziale, della targa posteriore o dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione, non comporta alcuna formalità, salvo la segnalazione della sporgenza posteriore attraverso l'apposito pannello quadrangolare ex art. 164 CDS.
Se Lei utilizza un portabiciclette munito di fanaleria completa e di porta targa con relativa luce, evidentemente esso ostruisce i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa del veicolo, per cui deve aggiornare la carta di circolazione/DU.
Infatti, in base alle circolari MIT n. 25981 del 6 settembre 2023 e MINT n. 31235 dell’8.9.2023, l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette, applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, comporta la visita e prova da parte degli UMC, ai sensi dell'art. 78 CDS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione/DU.
Per approfondimenti v. inPratica (commenti operativi) 389, in particolare 389.2."