Beccatevi sta chicca calda calda, al MIT non hanno pensato di precisare come rimediare a una prassi che è realmente castrante e riduttiva, ma solo di chiedere alle F.O. con quali articoli sanzionarci......
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Strale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 33197
Roma, 29 settembre 2023
OGGETTO:
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
PRECISAZIONI
Di seguito alla circolare n. 0031235 (1) dello scorso 8 settembre avente pari oggetto, alla luce di taluni contesti peculiari che si sono verificati in fase di prima applicazione, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito alla circolazione di veicoli Ml dotati di strutture portasci o portabiciclette installate posteriormente.
Preliminarmente, occorre chiarire che, a differenza di quanto previsto per i veicoli di categoria M2 ed M3 [1], non è consentita l'installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1 [2]. La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 25981 del 6 settembre 2023 (2) specifica le modalità di installazione delle sole strutture portasci o portabiciclette.
Inoltre, per quanto riguarda l'uso della targa ripetitrice e del pannello quadrangolare di cui all'art. 164 (3), comma 6, cds, si rammenta che le prescrizioni contenute nella predetta circolare sono da intendersi cogenti esclusivamente nell'ipotesi in cui le strutture amovibili in argomento ostruiscano la targa o costituiscano carico sporgente. Su quest'ultimo aspetto, si precisa, in particolare, che costituiscono carico sporgente esclusivamente le strutture la cui installazione non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi; tutte le altre, invece, devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 (4) e 62 (5) cds.
Pertanto, l'obbligo di utilizzare il pannello quadrangolare sussiste solo per i veicoli che installano posteriormente strutture a sbalzo che non richiedono, ai sensi della circolare del MIT in argomento, la visita e prova da parte dell'UMC [3].
Analogo discorso vale per la targa ripetitrice, necessaria solo se la struttura installata oscura quella del veicolo. Trattandosi di prescrizione finalizzata a consentire la costante visibilità della targa di immatricolazione, l'assenza di targa ripetitrice nel caso in cui sia ostruita quella di immatricolazione comporta la violazione dell'art. 164 (3), commi 1 e 8, cds.
Alla luce delle considerazioni indicate, il quadro sanzionatorio riportato nella circolare indicata in premessa deve essere rivisto e sostituito dal seguente:
•
in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 6 e 8 cds;
•
in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78 (6), commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;
•
in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza che siano stati collocati posteriormente dispositivi supplementari funzionanti, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:
•
in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:
•
in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione di cui all'art. 79 (7) cds.
Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78 (6) cds, qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.
* * * * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
___
[1]
Che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e), cds e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 277 del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati anche con strutture portabagagli applicate a sbalzo posteriormente.
[2]
Salvo che sia previsto per lo specifico veicolo in sede di omologazione.
[3]
Cioè quelli che ostruiscono la targa posteriore e i dispositivi luminosi.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Strale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 33197
Roma, 29 settembre 2023
OGGETTO:
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
PRECISAZIONI
Di seguito alla circolare n. 0031235 (1) dello scorso 8 settembre avente pari oggetto, alla luce di taluni contesti peculiari che si sono verificati in fase di prima applicazione, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito alla circolazione di veicoli Ml dotati di strutture portasci o portabiciclette installate posteriormente.
Preliminarmente, occorre chiarire che, a differenza di quanto previsto per i veicoli di categoria M2 ed M3 [1], non è consentita l'installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1 [2]. La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 25981 del 6 settembre 2023 (2) specifica le modalità di installazione delle sole strutture portasci o portabiciclette.
Inoltre, per quanto riguarda l'uso della targa ripetitrice e del pannello quadrangolare di cui all'art. 164 (3), comma 6, cds, si rammenta che le prescrizioni contenute nella predetta circolare sono da intendersi cogenti esclusivamente nell'ipotesi in cui le strutture amovibili in argomento ostruiscano la targa o costituiscano carico sporgente. Su quest'ultimo aspetto, si precisa, in particolare, che costituiscono carico sporgente esclusivamente le strutture la cui installazione non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi; tutte le altre, invece, devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 (4) e 62 (5) cds.
Pertanto, l'obbligo di utilizzare il pannello quadrangolare sussiste solo per i veicoli che installano posteriormente strutture a sbalzo che non richiedono, ai sensi della circolare del MIT in argomento, la visita e prova da parte dell'UMC [3].
Analogo discorso vale per la targa ripetitrice, necessaria solo se la struttura installata oscura quella del veicolo. Trattandosi di prescrizione finalizzata a consentire la costante visibilità della targa di immatricolazione, l'assenza di targa ripetitrice nel caso in cui sia ostruita quella di immatricolazione comporta la violazione dell'art. 164 (3), commi 1 e 8, cds.
Alla luce delle considerazioni indicate, il quadro sanzionatorio riportato nella circolare indicata in premessa deve essere rivisto e sostituito dal seguente:
•
in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 6 e 8 cds;
•
in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78 (6), commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;
•
in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza che siano stati collocati posteriormente dispositivi supplementari funzionanti, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:
•
in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:
•
in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione di cui all'art. 79 (7) cds.
Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78 (6) cds, qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
___
[1]
Che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e), cds e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 277 del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati anche con strutture portabagagli applicate a sbalzo posteriormente.
[2]
Salvo che sia previsto per lo specifico veicolo in sede di omologazione.
[3]
Cioè quelli che ostruiscono la targa posteriore e i dispositivi luminosi.