PORTABICI - Così parlò il MIT

  • Siete di quelli che, quando comincia a fare freddo, mettono la bici in garage e vanno in letargo, sdivanandosi fino alla primavera? Quest’anno avrete un motivo in più per tenervi in forma, e cioè la nostra prima Winter Cup, che prende il via il 15 novembre 2024 e si conclude il 15 marzo 2025.
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Spacepadrino

Ebiker grandiosus
16 Settembre 2016
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HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Beccatevi sta chicca calda calda, al MIT non hanno pensato di precisare come rimediare a una prassi che è realmente castrante e riduttiva, ma solo di chiedere alle F.O. con quali articoli sanzionarci......

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Strale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 33197
Roma, 29 settembre 2023

OGGETTO:
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

PRECISAZIONI
Di seguito alla circolare n. 0031235 (1) dello scorso 8 settembre avente pari oggetto, alla luce di taluni contesti peculiari che si sono verificati in fase di prima applicazione, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito alla circolazione di veicoli Ml dotati di strutture portasci o portabiciclette installate posteriormente.

Preliminarmente, occorre chiarire che, a differenza di quanto previsto per i veicoli di categoria M2 ed M3 [1], non è consentita l'installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1 [2]. La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 25981 del 6 settembre 2023 (2) specifica le modalità di installazione delle sole strutture portasci o portabiciclette.

Inoltre, per quanto riguarda l'uso della targa ripetitrice e del pannello quadrangolare di cui all'art. 164 (3), comma 6, cds, si rammenta che le prescrizioni contenute nella predetta circolare sono da intendersi cogenti esclusivamente nell'ipotesi in cui le strutture amovibili in argomento ostruiscano la targa o costituiscano carico sporgente. Su quest'ultimo aspetto, si precisa, in particolare, che costituiscono carico sporgente esclusivamente le strutture la cui installazione non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi; tutte le altre, invece, devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 (4) e 62 (5) cds.

Pertanto, l'obbligo di utilizzare il pannello quadrangolare sussiste solo per i veicoli che installano posteriormente strutture a sbalzo che non richiedono, ai sensi della circolare del MIT in argomento, la visita e prova da parte dell'UMC [3].

Analogo discorso vale per la targa ripetitrice, necessaria solo se la struttura installata oscura quella del veicolo. Trattandosi di prescrizione finalizzata a consentire la costante visibilità della targa di immatricolazione, l'assenza di targa ripetitrice nel caso in cui sia ostruita quella di immatricolazione comporta la violazione dell'art. 164 (3), commi 1 e 8, cds.

Alla luce delle considerazioni indicate, il quadro sanzionatorio riportato nella circolare indicata in premessa deve essere rivisto e sostituito dal seguente:


in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 6 e 8 cds;


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78 (6), commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza che siano stati collocati posteriormente dispositivi supplementari funzionanti, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:


in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione di cui all'art. 79 (7) cds.

Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78 (6) cds, qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.


* * * * *


Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.


IL DIRETTORE CENTRALE

Stradiotto

___


[1]
Che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e), cds e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 277 del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati anche con strutture portabagagli applicate a sbalzo posteriormente.


[2]
Salvo che sia previsto per lo specifico veicolo in sede di omologazione.


[3]
Cioè quelli che ostruiscono la targa posteriore e i dispositivi luminosi.
 

marcus69

Ebiker specialissimus
20 Gennaio 2021
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Minchia.... hanno incasinato ancora di più la situazione.....
Hai anche le specifiche dei punti 4/5/6 e7?
 
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SteFagg

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7 Novembre 2018
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Beccatevi sta chicca calda calda, al MIT non hanno pensato di precisare come rimediare a una prassi che è realmente castrante e riduttiva, ma solo di chiedere alle F.O. con quali articoli sanzionarci......
Se non si fosse capito, in Italia i veri problemi non sono l'immigrazione, le mafie, la corruzione, l'evasione fiscale...sono i portabici! Di questo passo doteranno le FFOO di patiboli portatili per l'esecuzione di chi viene trovato col portabici irregolare. Mi sorge il dubbio che qualcuno di questi qua abbia scoperto che un biker gli tromba la moglie...
 

Aral

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24 Maggio 2020
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Quindi, se ho inteso correttamente, ora girando con il mio portabici da gancio traino, con targa ripetitrice ufficiale/omologata, e tutto il resto fisicamente in ordine (gancio ovviamente a libretto, impianto luci efficiente) non avendo fatto alcuna visita in motorizzazione relativamente al portabici, sono soggetto al ritiro della carta di circolazione.
Alla faccia del c....

Il problema, se è come nel caso della revisione per il rimorchio, le motorizzazioni non sono in grado di fare questa ispezione e relativa omologazione... come cavolo si fa?
 

SteFagg

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Quindi, se ho inteso correttamente, ora girando con il mio portabici da gancio traino, con targa ripetitrice ufficiale/omologata, e tutto il resto fisicamente in ordine (gancio ovviamente a libretto, impianto luci efficiente) non avendo fatto alcuna visita in motorizzazione relativamente al portabici, sono soggetto al ritiro della carta di circolazione.
Alla faccia del c....

Il problema, se è come nel caso della revisione per il rimorchio, le motorizzazioni non sono in grado di fare questa ispezione e relativa omologazione... come cavolo si fa?
Infatti, le sanzioni subito, il resto se e quando riusciranno a capire come vanno fatte le visite, che potevano benissimo delegare alle officine, come i ganci di traino. Il problema è che siamo pochi a girare con i portabici da gancio, che peraltro non sono roba indispensabile, figuriamoci cosa gliene importa di darsi una mossa.
 
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marcus69

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Quindi, se ho inteso correttamente, ora girando con il mio portabici da gancio traino, con targa ripetitrice ufficiale/omologata, e tutto il resto fisicamente in ordine (gancio ovviamente a libretto, impianto luci efficiente) non avendo fatto alcuna visita in motorizzazione relativamente al portabici, sono soggetto al ritiro della carta di circolazione.
Alla faccia del c....

Il problema, se è come nel caso della revisione per il rimorchio, le motorizzazioni non sono in grado di fare questa ispezione e relativa omologazione... come cavolo si fa?
Io sono nella tua stessa situazione.Anche io ho capito lo stesso.ovvero hanno modificato, peggiorando . almeno prima nn era prevista x la nostra tipologia, visita alla motorizzazione . quello che mi preoccupa in particolare è l'occultamento delle luci.prima dicevano " se previsto dalla casa"o qualcosa di simile.
 

Spacepadrino

Ebiker grandiosus
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HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Il problema è che siamo pochi a girare con i portabici da gancio
Guarda così pochi poprio non direi, ti do dei numeri:

Ganci traino after market attualmente installati sui veicolo per il solo utilizzo del portabici sono l'attuale 40 % del mercato, dato confermato da due costruttori di questi componenti.

I portabici per THULE italia sono il 60% del loro attuale fatturato....... e non sono proprio prodotti prima fascia. Anzi loro sono addirittura primo equipaggiamento accessorio per molte case automobilistiche (M-B, PORSCHE, VW e molti altri).

Comunque io e il Concessionario KIA di zona che è anche un mio cliente, siamo impazienti di leggere la risposta per il nulla osta richiesto alla casa costruttrice per la modifica dell'impianto luci posteriore in ottemperanza della circolare, per la mia macchina.

Inutile dire che sappiamo già che è negativo.

Ma appena arriva devo andare in MCTC a sbatterlo sul muso a chi "capisce" così vediamo che esce fuori.

Alla luce dei fatti sono uno dei pochi che ha abbastanza nozioni e conoscenze per forse fare questo benedetto collaudo, che ribadisco si farebbe solo in Italia e con delle modalità totalmente anomala rispetto ad altri veicoli circolanti.
 

kilowatt

Ebiker celestialis
25 Marzo 2018
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Cube Stereo Hybrid 120 One 500 2018
Guarda così pochi poprio non direi, ti do dei numeri:

Ganci traino after market attualmente installati sui veicolo per il solo utilizzo del portabici sono l'attuale 40 % del mercato, dato confermato da due costruttori di questi componenti.

I portabici per THULE italia sono il 60% del loro attuale fatturato....... e non sono proprio prodotti prima fascia. Anzi loro sono addirittura primo equipaggiamento accessorio per molte case automobilistiche (M-B, PORSCHE, VW e molti altri).

Comunque io e il Concessionario KIA di zona che è anche un mio cliente, siamo impazienti di leggere la risposta per il nulla osta richiesto alla casa costruttrice per la modifica dell'impianto luci posteriore in ottemperanza della circolare, per la mia macchina.

Inutile dire che sappiamo già che è negativo.

Ma appena arriva devo andare in MCTC a sbatterlo sul muso a chi "capisce" così vediamo che esce fuori.

Alla luce dei fatti sono uno dei pochi che ha abbastanza nozioni e conoscenze per forse fare questo benedetto collaudo, che ribadisco si farebbe solo in Italia e con delle modalità totalmente anomala rispetto ad altri veicoli circolanti.
Ma tu hai capito come funzionerebbe? Cioè uno va in Mtc col portabici, lo monta e... serve portare anche una bici? Servono dei documenti del portabici? Omologazione? E loro cosa fanno? Lo guardano e basta ... mettono, tolgono... ci saltano sopra... boh
 

Mauron

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24 Dicembre 2022
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Beccatevi sta chicca calda calda, al MIT non hanno pensato di precisare come rimediare a una prassi che è realmente castrante e riduttiva, ma solo di chiedere alle F.O. con quali articoli sanzionarci......

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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Strale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 33197
Roma, 29 settembre 2023

OGGETTO:
Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

PRECISAZIONI
Di seguito alla circolare n. 0031235 (1) dello scorso 8 settembre avente pari oggetto, alla luce di taluni contesti peculiari che si sono verificati in fase di prima applicazione, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito alla circolazione di veicoli Ml dotati di strutture portasci o portabiciclette installate posteriormente.

Preliminarmente, occorre chiarire che, a differenza di quanto previsto per i veicoli di categoria M2 ed M3 [1], non è consentita l'installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1 [2]. La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 25981 del 6 settembre 2023 (2) specifica le modalità di installazione delle sole strutture portasci o portabiciclette.

Inoltre, per quanto riguarda l'uso della targa ripetitrice e del pannello quadrangolare di cui all'art. 164 (3), comma 6, cds, si rammenta che le prescrizioni contenute nella predetta circolare sono da intendersi cogenti esclusivamente nell'ipotesi in cui le strutture amovibili in argomento ostruiscano la targa o costituiscano carico sporgente. Su quest'ultimo aspetto, si precisa, in particolare, che costituiscono carico sporgente esclusivamente le strutture la cui installazione non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi; tutte le altre, invece, devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 (4) e 62 (5) cds.

Pertanto, l'obbligo di utilizzare il pannello quadrangolare sussiste solo per i veicoli che installano posteriormente strutture a sbalzo che non richiedono, ai sensi della circolare del MIT in argomento, la visita e prova da parte dell'UMC [3].

Analogo discorso vale per la targa ripetitrice, necessaria solo se la struttura installata oscura quella del veicolo. Trattandosi di prescrizione finalizzata a consentire la costante visibilità della targa di immatricolazione, l'assenza di targa ripetitrice nel caso in cui sia ostruita quella di immatricolazione comporta la violazione dell'art. 164 (3), commi 1 e 8, cds.

Alla luce delle considerazioni indicate, il quadro sanzionatorio riportato nella circolare indicata in premessa deve essere rivisto e sostituito dal seguente:


in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 6 e 8 cds;


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78 (6), commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza che siano stati collocati posteriormente dispositivi supplementari funzionanti, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:


in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione di cui all'art. 79 (7) cds.

Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78 (6) cds, qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.


* * * * *


Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.


IL DIRETTORE CENTRALE

Stradiotto

___


[1]
Che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e), cds e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 277 del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati anche con strutture portabagagli applicate a sbalzo posteriormente.


[2]
Salvo che sia previsto per lo specifico veicolo in sede di omologazione.


[3]
Cioè quelli che ostruiscono la targa posteriore e i dispositivi luminosi.
maledetti
 

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Ebiker velocibus
14 Novembre 2016
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Beccatevi sta chicca calda calda, al MIT non hanno pensato di precisare come rimediare a una prassi che è realmente castrante e riduttiva, ma solo di chiedere alle F.O. con quali articoli sanzionarci......

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Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

PRECISAZIONI
Di seguito alla circolare n. 0031235 (1) dello scorso 8 settembre avente pari oggetto, alla luce di taluni contesti peculiari che si sono verificati in fase di prima applicazione, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni in merito alla circolazione di veicoli Ml dotati di strutture portasci o portabiciclette installate posteriormente.

Preliminarmente, occorre chiarire che, a differenza di quanto previsto per i veicoli di categoria M2 ed M3 [1], non è consentita l'installazione di strutture portabagagli posteriormente a sbalzo sui veicoli di categoria M1 [2]. La circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 25981 del 6 settembre 2023 (2) specifica le modalità di installazione delle sole strutture portasci o portabiciclette.

Inoltre, per quanto riguarda l'uso della targa ripetitrice e del pannello quadrangolare di cui all'art. 164 (3), comma 6, cds, si rammenta che le prescrizioni contenute nella predetta circolare sono da intendersi cogenti esclusivamente nell'ipotesi in cui le strutture amovibili in argomento ostruiscano la targa o costituiscano carico sporgente. Su quest'ultimo aspetto, si precisa, in particolare, che costituiscono carico sporgente esclusivamente le strutture la cui installazione non richiede la ripetizione della targa e dei dispositivi luminosi; tutte le altre, invece, devono essere considerate parti integranti del veicolo purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 61 (4) e 62 (5) cds.

Pertanto, l'obbligo di utilizzare il pannello quadrangolare sussiste solo per i veicoli che installano posteriormente strutture a sbalzo che non richiedono, ai sensi della circolare del MIT in argomento, la visita e prova da parte dell'UMC [3].

Analogo discorso vale per la targa ripetitrice, necessaria solo se la struttura installata oscura quella del veicolo. Trattandosi di prescrizione finalizzata a consentire la costante visibilità della targa di immatricolazione, l'assenza di targa ripetitrice nel caso in cui sia ostruita quella di immatricolazione comporta la violazione dell'art. 164 (3), commi 1 e 8, cds.

Alla luce delle considerazioni indicate, il quadro sanzionatorio riportato nella circolare indicata in premessa deve essere rivisto e sostituito dal seguente:


in caso di installazione della struttura che non comporta ostruzione, neanche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 6 e 8 cds;


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78 (6), commi 3 e 4 cds, con ritiro del documento di circolazione;


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza che siano stati collocati posteriormente dispositivi supplementari funzionanti, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:


in caso di installazione della struttura che comporta ostruzione, anche parziale, della targa senza che sia stata collocata posteriormente una targa ripetitrice, si configura la violazione di cui all'art. 164 (3), commi 1 e 8 cds:


in caso di mancato occultamento dei dispositivi luminosi originali, quando è installata una struttura contenente luci supplementari, si configura la violazione di cui all'art. 79 (7) cds.

Le violazioni degli ultimi tre punti possono concorrere con quella di cui all'art. 78 (6) cds, qualora il veicolo non sia stato sottoposto a visita e prova presso l'UMC.


* * * * *


Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.


IL DIRETTORE CENTRALE

Stradiotto

___


[1]
Che, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. e), cds e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 277 del 6 luglio 2023, possono essere equipaggiati anche con strutture portabagagli applicate a sbalzo posteriormente.


[2]
Salvo che sia previsto per lo specifico veicolo in sede di omologazione.


[3]
Cioè quelli che ostruiscono la targa posteriore e i dispositivi luminosi.
Che roba! Anziché scriverla meglio, hanno spiegato solo le sanzioni.
 

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Ma tu hai capito come funzionerebbe? Cioè uno va in Mtc col portabici, lo monta e... serve portare anche una bici? Servono dei documenti del portabici? Omologazione? E loro cosa fanno? Lo guardano e basta ... mettono, tolgono... ci saltano sopra... boh
Allora per quello che riguarda la mia MCTC competente per territorio di residenza, devono essere prodotti per accedere al collaudo:

  1. Versamenti
  2. Indicazione della casa Costruttrice del veicolo riportante con quale modalità è stato raggiunto lo spegnimento automatico dell'impianto luci posteriore
  3. Relazione tecnica di persona abilitata con firma depositata (perito meccanico o ingegnere mecc-civil libero professionista iscritto all'ordine) riportante schema di massima con altezze, larghezze e posizione fanaleria del porta bicicletta, compatibilità fra carico massimo ammesso su sfera e capacità massima del portabiciclette.
  4. Dichiarazione di conformità CE del portabiciclette

Alla visita:
  • Verifica delle dimensioni indicate in relazione
  • Identificazione del portabiciclette a seguito dell'individuazione della targhetta CE apposta dal costruttore
  • Dichiarazione attestante l'esecuzione a perfetta regola d'arte da dell'officina che ha modificato l'impianto delle luci in prescrizione di quanto indicato dal costruttore veicolo
  • Presenza della targa ripetitrice di tipo approvato
  • Verifica compatibilità carico massimo su sfera
  • Verifica dello spegnimento dei fanali posteriori all'inserimento della spina per le luci supplementari e ripristino del funzionamento normale quando disinserita
  • Corretta replicazioni di tutti i segnali presenti sull' impianto originale posteriore del veicolo (quindi anche retronebbia e retromarcia)
Se tutto è ok, sei abile ed arruolato.

Questo è sacro vangelo per tutte le MCTC?
Assolutamente no, ogni ufficio potrebbe decidere di interpretare la circolare in modo più o meno stringente. Probabilmente visto i normali accorpamenti gli uffici della stessa Regione si dovrebbero comportare in modo simile, tra una regione e un altra chi può dirlo.
Da anni ripeto ai miei clienti che le MCTC sono piccoli feudi con regole e signorotti propri.

P.S. la procedura da me indicata è sicuramente quella più completa.