PORTABICI - Così parlò il MIT

kilowatt

Ebiker celestialis
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Sei un avvocato? Se sei un avvocato, puoi rileggerti il testo della circolare (prime 10 righe). La trovi a pagina 1 di questa discussione. Fa riferimento al Decreto Dirigenziale 277 06/07/23 poi pubblicato in GU. Il DD parla chiaro: veicoli M2 e M3 (bus). Non M1 (auto). E peraltro è chiaro anche sulla larghezza massima "non superiore a quella dell'autoveicolo e COMUNQUE non superiore a 2,35". Ora che mi risulti le circolari non sono leggi. È legge il DD 277, ma non c'è una legge sui veicoli (M1). E infatti la circolare ha scatenato una valanga di reazioni ivi compresi ricorsi al Tar. Il Tar non fa le leggi? Ovvio. Ma, e concludo: non c'è alcuna legge a mio parere che normi i portabici sulle auto. E per la larghezza max del carico a mio parere vale quindi ancora il Cds (30cm per lato). Se sei un legale mi spieghi chiaramente e in base a quale norma io, cittadino, devo osservare delle Circolari che non sono leggi? Grazie
 

Raffo_73

Ebiker ex novello
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Cerca il codice della strada sul web, fai una ricerca testuale e vedrai che il portabici è contemplato solo per alcuni mezzi tra i quali non ci sono le autovetture.
 

Raffo_73

Ebiker ex novello
13 Novembre 2023
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Orbea RISE
Io leggo molto e ho letto tutte le 65 pag. Della discussione, con relativi allegati, e anche di più…
Dobbiamo… o dovremmo…. attenerci al codice della strada giusto? Se fin qui siamo d’accordo potresti indicarmi tu in quale articolo è riportato che all’auto è possibile unire il portabici da fissare al gancio traino? Se me lo sono perso allora devo rivalutare sicuramente ciò che ho detto. Grazie
 

Raffo_73

Ebiker ex novello
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E’ questo il succo della questione a parer mio. Prima il portabici era inteso come un normale carico sporgente e trattato come il CdS prevede. Ora, invece e purtroppo, viene assimilato a un prolungamento della vettura, con prescrizioni completamente diverse e decisamente più onerose. Se il tar annullerà la circolare di settembre allora tornerà a essere valido il documento che hai indicato e che già conoscevo. Ma fino ad allora….
 
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Blaststiff

Ebiker normalus
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Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

Questo passaggio di quella circolare del 98 è tombale rispetto all'uso del portabici da gancio traino.
È impossibile assicurare la completa visibilità di targa e luci.
Non è previsto di ripeterle se vengono coperte.
Amen...

Va bene invece per i portabici da portellone, ma che permettano di posizionare la/le bici abbastanza in alto da lasciare libere luci e targa (ma bisogna comunque chiudere un occhio per il terzo stop..)
 

kilowatt

Ebiker celestialis
25 Marzo 2018
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Le 65 pagine sono conseguenza del fatto che non c'è una norma: non è difficile. Potresti indicarmi per es. perché le auto montavano cinture di sicurezza prima che uscisse l'obbligo di legge? Se metti un tuo parere specificalo è meglio... qua stiamo mettendo tutti il nostro parere
 
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DEKILLA64

Ebiker grandiosus
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Ora?...Sai da quanti anni è così? Minimo sono dieci anni...qui tutto è partito dalla cronica mancanza di disciplina circa quale dovesse essere la targa da montare sul portabici...e quindi hanno cercato di fare chiarezza...e questo è il risultato spettacolare.
 

Raffo_73

Ebiker ex novello
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Condivido, ma sembra quasi che sia colpa mia. Mi sono quasi stufato..
 
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Andyz_it

Ebiker grandissimus
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Per quanto riguarda il punto 5 , la scheda tecnica, dal sito thule per il mio XT non si trova nulla , però tutto quello richiesto in quel punto è citato nelle specifiche tecniche, basterebbe stampare quelle?
 

Blaststiff

Ebiker normalus
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uhmm... questa mi sfugge.
Da quando il portabici da gancio traino è assimilato ad un prolungamento del veicolo?
Non mi risulta che ci fossero dubbi SU QUALE targa dovesse essere montata sul portabici.
Semplicemente non è mai stato previsto di montare alcuna targa, perché targa e luci del veicolo dovevano rimanere libere.

Di fatto, le regole esistenti finora impediscono di usare qualunque portabici col quale, caricando le bici, copri anche parzialmente la targa e/o le luci, praticamente tutti tranne quelli da tetto.

Ora stanno cercando di ovviare a questo buco normativo, solo che lo hanno fatto inventando procedure e vincoli assurdi.
 

DEKILLA64

Ebiker grandiosus
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Da quando? Da una vita (27 NOVEMBRE 1998 CDS ART.164), questo era quello che prevedeva il codice prima delle circolari assurde ed era già di per se abbastanza sibillino...che servisse una regolamentazione era fuori dubbio, che servisse un pastrocchio come quello in corso direi proprio di no!
Poi se ti vai a cercare nel forum tutte le discussioni precedenti sul portabici trovi anche tutto quanto discusso e stra-discusso sulla targa da applicare al portabici (che manco per il cavolo era chiaro quale dovesse essere...proprio perchè quella originale dell'auto difficilmente potrebbe essere staccata ed applicata a portabici senza che qualcuno trovi da ridire su questo (mai visto da nessuna parte tranne fuori Italia) e perchè il portabici non era assimilato (prima di questa circolare idiota) a un carrello appendice per il quale invece era prevista la targa ripetitrice gialla con la R. Quindi prima NON STAVA SCRITTO DA NESSUNA PARTE QUALE TARGA SPECIFICA SI DOVESSE APPLICARE AL PORTABICI. Ecco perchè ognuno metteva quella che voleva (sia rilasciata dalla motorizzazione, indebitamente, che acquistata a 10 euro da un autoaccessori...). Addirittura, salvo in caso di incidente e anche lì era opinabile, non serviva alcun documento della casa costruttrice che riportasse l'eventuale omologazione del portabici.

Se poi cerchi in rete notizie specifiche riguardo la targa, troverai tutto e il contrario di tutto, anche da fonti ufficiali (tipo quesiti pseudo risolti dalla polizia municipale, o autorevoli pareri di Quattoruote che dicono esattamente il contrario....) e quindi una legge chiarificatrice servirebbe eccome, ma sembra che qui si riescano solo a fare circolari pastrocchiate sulla base probabilmente di incubi notturni di qualche funzionario dovuti a cattiva digestione o dissidi coniugali....SIGH.......
Ma nel resto d'europa 'sti problemi ce l'hanno?????....Secondo me no.


Questo è quanto riporta il CdS riguardo a portabici e portasci a sbalzo (solo un piccolo estratto):

La normativa ed il Codice della Strada​


A regolare la cosa è come sempre il Codice della Strada. La legge di riferimento è del 27 novembre 1998 e per il Codice della Strada è interessata dall’articolo 164. La legge equipara i portabiciclette ai portasci o ai portapacchi, facendoli ricadere nella categoria degli accessori leggeri e amovibili. Questi dunque, non modificano in modo significativo la massa a vuoto del mezzo stesso. Non bisogna dunque aggiornare la carta di circolazione, quindi il portabici non ha limiti di istallazione sulle auto. Come detto, è l’articolo 164, che prevede quanto segue: aggancio in sicurezza, posizione delle strutture e segnaletica obbligatoria.

  • Aggancio in sicurezza: la prima cosa richiesta è l’istallazione della struttura avvenga in modo corretto. Bisogna dunque seguire quanto riportato sulle istruzioni del costruttore, poiché è prioritario che non avvenga il distacco della struttura dall’automobile, né lateralmente, né posteriormente. La cosa interessa anche le biciclette, che dovranno essere agganciate in modo idoneo. Ovviamente non devono creare situazione di pericolo, lo sganciamento in primis.
  • Limitazione della visibilità di targa e fanali: la struttura, così come le bici, non devono assolutamente coprire la targa del veicolo ed i fanali. Questi dovranno sempre risultare visibili.

  • Posizione delle strutture: il portabici, così come le bici stesse, non dovranno in alcun modo ridurre la visibilità del conducente. Se la bici è nell’abitacolo, questa non dovrà impedire la libertà di movimento del conducente.
  • Segnaletica obbligatoria: attenzione a quanto sporgono le bici ed il portabici stesso. L’eventuale sporgenza va infatti regolata in riferimento all’articolo 61 del Codice della Strada. Non bisogna infatti superare i limiti massimi di sagoma. Se si superano questi (devono rientrare come carichi sporgenti) bisognerà apporre la segnaletica adeguata (pannelli a strisce bianco e rosso riflettenti).
 
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savutdame

Ebiker pedalantibus
13 Febbraio 2023
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oggi pensavo ad una cosa, ma se nel portabici deve essere ripetuta la targa se viene coperta, quando è buio come la vedono la targa che nel portabici non è illuminata? Basta la catarifrangenza? E se basta la catarifrangenza, perchè invece sulle auto deve essere illuminata?
ci sono portabici con targa illuminata?
 

kilowatt

Ebiker celestialis
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Cube Stereo Hybrid 120 One 500 2018
Nei portabici da gancio è sempre illuminata. Per quelli da portellone non mi preoccuperei: vanno vietati. Scherzo eh: non so se esistono col portatarga magari illuminato
 
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