PORTABICI - Così parlò il MIT

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Ebiker celestialis
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Buonasera, ho scoperto questa community durante una ricerca per informarmi sulle norme che regolamentano il porta bici da gancio traino. Prima di fare una “passeggiata” tra i vari argomenti trattati, ci terrei però a dare sin da ora una diversa chiave di lettura della recente e nota circolare del MIT, con particolare riferimento alle misure di ingombro del portabici, comprensive delle bici.
Vedete, questa circolare ha lo scopo di fornire (bene o male non sta a me giudicare) delle prescrizioni tecniche e specifiche nelle questioni in oggetto. A titolo di esempio basti pensare ad altre norme, circolari ecc. che regolamentano altri aspetti come per esempio luci, emissioni dei gas di scarico e altri aspetti…. Il CdS, invece, si occupa di normare (anche qui non giudico) tutto il resto…
Mi spiego meglio… il CdS dice quando devo o non devo usare i fendinebbia; ma i requisiti tecnici e costruttivi di queste luci è regolamentato da altre norme “tecniche”. Idem per i segnalatori acustici, le vernici per la segnalazione orizzontale, ecc. ecc.
Tornando al portabici, era necessario colmare la lacuna del CdS il quale non contemplava che le autovetture potessero utilizzare il gancio traino abbinato al portabici, infatti lo consideravamo alla stregua di un carico sporgente e la MTC non ci rilasciava la targa ripetitrice. Voi direte <era meglio prima>, certo… fino a quando non capita un incidente e il portabici colpisce un pedone e gli trancia le gambe…. Provate a immaginare cosa ne penserà al riguardo l’assicurazione… La cosa su cui vi invito a riflettere è che la circolare di settembre non esclude (perché non può farlo) le eccezioni stabilite dal CdS. Pertanto, l’uso ordinario del portabici a sbalzo col gancio traino prevede che il tutto resti in sagoma (poiché esamina il portabici come un tutt’uno con la vettura) salvo poi l’applicazione delle eccezioni del CdS per i casi generali di carico sporgente con le relative prescrizioni. Quindi se le ruote escono dalla sagoma della vettura, nei limiti massimi dei 2, 35 metri (o quelli che sono), basterebbe applicare a destra e sinistra i previsti cartelli di carico sporgente.
A questo punto nasce una nuova domanda: i 30 cm massimi di sporgenza di cui all’art.61 del CdS si misurano dalle luci di posizione del veicolo? Oppure dalle luci del portabici che sostituiscono quelle dalla macchina perché coperte?
Tutto questo pippone è solo una mia considerazione, contaminata da una deformazione professionale.
Non fatene un teorema granitico perché non era questa la mia intenzione.
Grazie a chi avrà la voglia di leggere tutto…. Vado a spulciare tutte le altre discussioni, partendo dalla ORBEA RISE
Sei un avvocato? Se sei un avvocato, puoi rileggerti il testo della circolare (prime 10 righe). La trovi a pagina 1 di questa discussione. Fa riferimento al Decreto Dirigenziale 277 06/07/23 poi pubblicato in GU. Il DD parla chiaro: veicoli M2 e M3 (bus). Non M1 (auto). E peraltro è chiaro anche sulla larghezza massima "non superiore a quella dell'autoveicolo e COMUNQUE non superiore a 2,35". Ora che mi risulti le circolari non sono leggi. È legge il DD 277, ma non c'è una legge sui veicoli (M1). E infatti la circolare ha scatenato una valanga di reazioni ivi compresi ricorsi al Tar. Il Tar non fa le leggi? Ovvio. Ma, e concludo: non c'è alcuna legge a mio parere che normi i portabici sulle auto. E per la larghezza max del carico a mio parere vale quindi ancora il Cds (30cm per lato). Se sei un legale mi spieghi chiaramente e in base a quale norma io, cittadino, devo osservare delle Circolari che non sono leggi? Grazie
 

Raffo_73

Ebiker ex novello
13 Novembre 2023
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Qui si parla di camper che hanno il portabici montato a sbalzo e che in pratica allungano il mezzo oltre le luci di perimetro del mezzo e non di portabici dove le luci replicate permettono di percepire la distanza dal mezzo.
Continuate ad affermare che i portabici non sono normati ma non è così.
Cerca il codice della strada sul web, fai una ricerca testuale e vedrai che il portabici è contemplato solo per alcuni mezzi tra i quali non ci sono le autovetture.
 

Raffo_73

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Sei un avvocato? Se sei un avvocato, puoi rileggerti il testo della circolare (prime 10 righe). La trovi a pagina 1 di questa discussione. Fa riferimento al Decreto Dirigenziale 277 06/07/23 poi pubblicato in GU. Il DD parla chiaro: veicoli M2 e M3 (bus). Non M1 (auto). E peraltro è chiaro anche sulla larghezza massima "non superiore a quella dell'autoveicolo e COMUNQUE non superiore a 2,35". Ora che mi risulti le circolari non sono leggi. È legge il DD 277, ma non c'è una legge sui veicoli (M1). E infatti la circolare ha scatenato una valanga di reazioni ivi compresi ricorsi al Tar. Il Tar non fa le leggi? Ovvio. Ma, e concludo: non c'è alcuna legge a mio parere che normi i portabici sulle auto. E per la larghezza max del carico a mio parere vale quindi ancora il Cds (30cm per lato). Se sei un legale mi spieghi chiaramente e in base a quale norma io, cittadino, devo osservare delle Circolari che non sono leggi? Grazie
Io leggo molto e ho letto tutte le 65 pag. Della discussione, con relativi allegati, e anche di più…
Dobbiamo… o dovremmo…. attenerci al codice della strada giusto? Se fin qui siamo d’accordo potresti indicarmi tu in quale articolo è riportato che all’auto è possibile unire il portabici da fissare al gancio traino? Se me lo sono perso allora devo rivalutare sicuramente ciò che ho detto. Grazie
 

Raffo_73

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Qui si parla di camper che hanno il portabici montato a sbalzo e che in pratica allungano il mezzo oltre le luci di perimetro del mezzo e non di portabici dove le luci replicate permettono di percepire la distanza dal mezzo.
Continuate ad affermare che i portabici non sono normati ma non è così.
E’ questo il succo della questione a parer mio. Prima il portabici era inteso come un normale carico sporgente e trattato come il CdS prevede. Ora, invece e purtroppo, viene assimilato a un prolungamento della vettura, con prescrizioni completamente diverse e decisamente più onerose. Se il tar annullerà la circolare di settembre allora tornerà a essere valido il documento che hai indicato e che già conoscevo. Ma fino ad allora….
 
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Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada. In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.

Questo passaggio di quella circolare del 98 è tombale rispetto all'uso del portabici da gancio traino.
È impossibile assicurare la completa visibilità di targa e luci.
Non è previsto di ripeterle se vengono coperte.
Amen...

Va bene invece per i portabici da portellone, ma che permettano di posizionare la/le bici abbastanza in alto da lasciare libere luci e targa (ma bisogna comunque chiudere un occhio per il terzo stop..)
 

kilowatt

Ebiker celestialis
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Io leggo molto e ho letto tutte le 65 pag. Della discussione, con relativi allegati, e anche di più…
Dobbiamo… o dovremmo…. attenerci al codice della strada giusto? Se fin qui siamo d’accordo potresti indicarmi tu in quale articolo è riportato che all’auto è possibile unire il portabici da fissare al gancio traino? Se me lo sono perso allora devo rivalutare sicuramente ciò che ho detto. Grazie
Le 65 pagine sono conseguenza del fatto che non c'è una norma: non è difficile. Potresti indicarmi per es. perché le auto montavano cinture di sicurezza prima che uscisse l'obbligo di legge? Se metti un tuo parere specificalo è meglio... qua stiamo mettendo tutti il nostro parere
 
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DEKILLA64

Ebiker grandiosus
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E’ questo il succo della questione a parer mio. Prima il portabici era inteso come un normale carico sporgente e trattato come il CdS prevede. Ora, invece e purtroppo, viene assimilato a un prolungamento della vettura, con prescrizioni completamente diverse e decisamente più onerose. Se il tar annullerà la circolare di settembre allora tornerà a essere valido il documento che hai indicato e che già conoscevo. Ma fino ad allora….
Ora?...Sai da quanti anni è così? Minimo sono dieci anni...qui tutto è partito dalla cronica mancanza di disciplina circa quale dovesse essere la targa da montare sul portabici...e quindi hanno cercato di fare chiarezza...e questo è il risultato spettacolare.:no_mouth:
 

Raffo_73

Ebiker ex novello
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Ok è evidente che non sei un avvocato. Le 65 pagine sono conseguenza del fatto che non c'è una norma: non è difficile. Potresti indicarmi per es. perché le auto montavano cinture di sicurezza prima che uscisse l'obbligo di legge? Se metti un tuo parere specificalo è meglio... qua stiamo mettendo tutti il nostro parere

Ora?...Sai da quanti anni è così? Minimo sono dieci anni...qui tutto è partito dalla cronica mancanza di disciplina circa quale dovesse essere la targa da montare sul portabici...e quindi hanno cercato di fare chiarezza...e questo è il risultato spettacolare.:no_mouth:
Condivido, ma sembra quasi che sia colpa mia. Mi sono quasi stufato..
 
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Andyz_it

Ebiker grandissimus
4 Aprile 2018
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Queste sono le richieste da rispettare per la motorizzazione di Torino e come viene trascritto il libretto. Mi sono state date da un dipendente di una agenzia. Nella chat mi ha confermato che il funzionario controlla tutto una per una le richieste, ho domandato se le bici devono rispettare la larghezza massima del mezzo e mi è stato risposto che si può arrivare ad una larghezza massima 2,35 m.
Per quanto riguarda l'occultamento delle luci, se il mezzo non è predisposto rimane com'è senza modificare nulla
Per quanto riguarda il punto 5 , la scheda tecnica, dal sito thule per il mio XT non si trova nulla , però tutto quello richiesto in quel punto è citato nelle specifiche tecniche, basterebbe stampare quelle?
 

Blaststiff

Ebiker normalus
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Ora?...Sai da quanti anni è così? Minimo sono dieci anni...qui tutto è partito dalla cronica mancanza di disciplina circa quale dovesse essere la targa da montare sul portabici...e quindi hanno cercato di fare chiarezza...e questo è il risultato spettacolare.:no_mouth:

uhmm... questa mi sfugge.
Da quando il portabici da gancio traino è assimilato ad un prolungamento del veicolo?
Non mi risulta che ci fossero dubbi SU QUALE targa dovesse essere montata sul portabici.
Semplicemente non è mai stato previsto di montare alcuna targa, perché targa e luci del veicolo dovevano rimanere libere.

Di fatto, le regole esistenti finora impediscono di usare qualunque portabici col quale, caricando le bici, copri anche parzialmente la targa e/o le luci, praticamente tutti tranne quelli da tetto.

Ora stanno cercando di ovviare a questo buco normativo, solo che lo hanno fatto inventando procedure e vincoli assurdi.
 

DEKILLA64

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uhmm... questa mi sfugge.
Da quando il portabici da gancio traino è assimilato ad un prolungamento del veicolo?
Non mi risulta che ci fossero dubbi SU QUALE targa dovesse essere montata sul portabici.
Semplicemente non è mai stato previsto di montare alcuna targa, perché targa e luci del veicolo dovevano rimanere libere.

Di fatto, le regole esistenti finora impediscono di usare qualunque portabici col quale, caricando le bici, copri anche parzialmente la targa e/o le luci, praticamente tutti tranne quelli da tetto.

Ora stanno cercando di ovviare a questo buco normativo, solo che lo hanno fatto inventando procedure e vincoli assurdi.
Da quando? Da una vita (27 NOVEMBRE 1998 CDS ART.164), questo era quello che prevedeva il codice prima delle circolari assurde ed era già di per se abbastanza sibillino...che servisse una regolamentazione era fuori dubbio, che servisse un pastrocchio come quello in corso direi proprio di no!
Poi se ti vai a cercare nel forum tutte le discussioni precedenti sul portabici trovi anche tutto quanto discusso e stra-discusso sulla targa da applicare al portabici (che manco per il cavolo era chiaro quale dovesse essere...proprio perchè quella originale dell'auto difficilmente potrebbe essere staccata ed applicata a portabici senza che qualcuno trovi da ridire su questo (mai visto da nessuna parte tranne fuori Italia) e perchè il portabici non era assimilato (prima di questa circolare idiota) a un carrello appendice per il quale invece era prevista la targa ripetitrice gialla con la R. Quindi prima NON STAVA SCRITTO DA NESSUNA PARTE QUALE TARGA SPECIFICA SI DOVESSE APPLICARE AL PORTABICI. Ecco perchè ognuno metteva quella che voleva (sia rilasciata dalla motorizzazione, indebitamente, che acquistata a 10 euro da un autoaccessori...). Addirittura, salvo in caso di incidente e anche lì era opinabile, non serviva alcun documento della casa costruttrice che riportasse l'eventuale omologazione del portabici.

Se poi cerchi in rete notizie specifiche riguardo la targa, troverai tutto e il contrario di tutto, anche da fonti ufficiali (tipo quesiti pseudo risolti dalla polizia municipale, o autorevoli pareri di Quattoruote che dicono esattamente il contrario....) e quindi una legge chiarificatrice servirebbe eccome, ma sembra che qui si riescano solo a fare circolari pastrocchiate sulla base probabilmente di incubi notturni di qualche funzionario dovuti a cattiva digestione o dissidi coniugali....SIGH.......
Ma nel resto d'europa 'sti problemi ce l'hanno?????....Secondo me no.


Questo è quanto riporta il CdS riguardo a portabici e portasci a sbalzo (solo un piccolo estratto):

La normativa ed il Codice della Strada​


A regolare la cosa è come sempre il Codice della Strada. La legge di riferimento è del 27 novembre 1998 e per il Codice della Strada è interessata dall’articolo 164. La legge equipara i portabiciclette ai portasci o ai portapacchi, facendoli ricadere nella categoria degli accessori leggeri e amovibili. Questi dunque, non modificano in modo significativo la massa a vuoto del mezzo stesso. Non bisogna dunque aggiornare la carta di circolazione, quindi il portabici non ha limiti di istallazione sulle auto. Come detto, è l’articolo 164, che prevede quanto segue: aggancio in sicurezza, posizione delle strutture e segnaletica obbligatoria.

  • Aggancio in sicurezza: la prima cosa richiesta è l’istallazione della struttura avvenga in modo corretto. Bisogna dunque seguire quanto riportato sulle istruzioni del costruttore, poiché è prioritario che non avvenga il distacco della struttura dall’automobile, né lateralmente, né posteriormente. La cosa interessa anche le biciclette, che dovranno essere agganciate in modo idoneo. Ovviamente non devono creare situazione di pericolo, lo sganciamento in primis.
  • Limitazione della visibilità di targa e fanali: la struttura, così come le bici, non devono assolutamente coprire la targa del veicolo ed i fanali. Questi dovranno sempre risultare visibili.

  • Posizione delle strutture: il portabici, così come le bici stesse, non dovranno in alcun modo ridurre la visibilità del conducente. Se la bici è nell’abitacolo, questa non dovrà impedire la libertà di movimento del conducente.
  • Segnaletica obbligatoria: attenzione a quanto sporgono le bici ed il portabici stesso. L’eventuale sporgenza va infatti regolata in riferimento all’articolo 61 del Codice della Strada. Non bisogna infatti superare i limiti massimi di sagoma. Se si superano questi (devono rientrare come carichi sporgenti) bisognerà apporre la segnaletica adeguata (pannelli a strisce bianco e rosso riflettenti).
 
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savutdame

Ebiker pedalantibus
13 Febbraio 2023
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oggi pensavo ad una cosa, ma se nel portabici deve essere ripetuta la targa se viene coperta, quando è buio come la vedono la targa che nel portabici non è illuminata? Basta la catarifrangenza? E se basta la catarifrangenza, perchè invece sulle auto deve essere illuminata?
ci sono portabici con targa illuminata?
 

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oggi pensavo ad una cosa, ma se nel portabici deve essere ripetuta la targa se viene coperta, quando è buio come la vedono la targa che nel portabici non è illuminata? Basta la catarifrangenza? E se basta la catarifrangenza, perchè invece sulle auto deve essere illuminata?
ci sono portabici con targa illuminata?
Nei portabici da gancio è sempre illuminata. Per quelli da portellone non mi preoccuperei: vanno vietati. Scherzo eh: non so se esistono col portatarga magari illuminato
 
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