PORTABICI - Così parlò il MIT

kilowatt

Ebiker celestialis
25 Marzo 2018
10.133
7.237
113
Milano
Visita Sito
Bici
Cube Stereo Hybrid 120 One 500 2018
Scusate alla fine quanto costa in tutto farsi la ripetitrice in Mtc? Ho letto 52, 58... Per capire se conviene (io devo aggiungere la benzina e il tempo perso alla Mtc di Mi, quindi se la differenza con l'agenzia è 30 euro, vaff...: zero sbatti)
 
  • Like
Reactions: SteFagg

tostarello

Staff
Moderatur
15 Settembre 2016
4.510
6.348
113
68
Roma
Visita Sito
Bici
cube stereo hybrid ONE55 slx
Scusate alla fine quanto costa in tutto farsi la ripetitrice in Mtc? Ho letto 52, 58... Per capire se conviene (io devo aggiungere la benzina e il tempo perso alla Mtc di Mi, quindi se la differenza con l'agenzia è 30 euro, vaff...: zero sbatti)
Vedi messaggio 3878 di ieri, ma come dicevo il mio amico ha speso quasi uguale in agenzia
 
  • Like
Reactions: kilowatt

marcus69

Ebiker specialissimus
20 Gennaio 2021
1.762
815
113
55
Capoterra
Visita Sito
Bici
Fiocco 26"+ Venture SL 27.5+bdc+ Whistle brush C8.1
Probabilmente in agenzia ACI si spende meno che in un agenzia di pratiche auto.
Io ho pagato, all' inizio di tutto questo casino,100€ + 6 € di adesivi Lampa(autoricambi)
 

alexnotari65

Ebiker celestialis
2 Novembre 2016
5.881
2.774
113
59
Parma
Visita Sito
Bici
Orbea Wild Team
Ragazzi invece di aprire un'altra discussione approfitto di questa per chiedere una cosa OT e un pò banale: ho cambiato auto e ho rimesso lo stesso portabici, che però non usavo da diversi anni, e ho notato che non mi si accendo le luci di retromarcia; mi confermate che normalmente si debbano accendere?! ah, provato con un tester, non arriva corrente al polo preposto! prima di sentire il concessionario vorrei esserne più che sicuro.
Grazie
 

marcus69

Ebiker specialissimus
20 Gennaio 2021
1.762
815
113
55
Capoterra
Visita Sito
Bici
Fiocco 26"+ Venture SL 27.5+bdc+ Whistle brush C8.1
dove metto la targa?:joy:
 

Allegati

  • alta-rack-wire-mesa.jpeg
    alta-rack-wire-mesa.jpeg
    260,8 KB · Visite: 35

Spacepadrino

Ebiker grandiosus
16 Settembre 2016
2.596
2.229
113
49
San Benedetto del Tronto
Visita Sito
Bici
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Qualche precisazione dal MIT

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/STRAD/1/4027.U2025
Roma, 10 febbraio 2025

OGGETTO:
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 (1) recante "Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci".


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 (1) (di seguito solo "decreto"), adottato ai sensi dell'art. 72 (2), comma 6 del codice della strada, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 [1] e N1 [2] di cui all'art. 47(3), comma 2 del codice della strada [3]. L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.

Preliminarmente, occorre chiarire che per espressa previsione dell'art. 2, comma 3 del decreto, le disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli.

Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori [4]. Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26(4) il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.

Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l'applicazione delle prescrizioni indicate nell'art. 164 (5), commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell'art. 164 (5), commi 2, 5 e 6 cds, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l'apposito panello quadrangolare [5], e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell'art. 61(6) cds [6] e il carico non deve strisciare sul terreno.

Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo [7] e di alloggiamento per la targa [8] dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo [9] o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100(7), comma 4 del cds. Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.


Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:


l'installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all'art. 164 (5), commi 6 e 8 cds [10];


la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull'apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione di cui all'art. 164 (5), commi 1 e 8 cds;


qualora l'installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Ad eccezione delle luci di arresto montate sul lunotto posteriore del veicolo), l'assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura la violazione di cui all'art. 164 (5), commi 1 e 8 cds;


la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall'art. 164 (5) cds.


* * * * *


Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.


IL DIRETTORE CENTRALE

Cortese

Sul cartello bianco e rosso c'è nuovamente un interpello da parte dei Costruttori vediamo cosa esce fuori.
 
  • Love
Reactions: kilowatt

kilowatt

Ebiker celestialis
25 Marzo 2018
10.133
7.237
113
Milano
Visita Sito
Bici
Cube Stereo Hybrid 120 One 500 2018
Qualche precisazione dal MIT

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/STRAD/1/4027.U2025
Roma, 10 febbraio 2025

OGGETTO:
Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 (1) recante "Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci".


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024 (1) (di seguito solo "decreto"), adottato ai sensi dell'art. 72 (2), comma 6 del codice della strada, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 [1] e N1 [2] di cui all'art. 47(3), comma 2 del codice della strada [3]. L'installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione.

Preliminarmente, occorre chiarire che per espressa previsione dell'art. 2, comma 3 del decreto, le disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli.

Il decreto stabilisce le regole per l'installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori [4]. Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26(4) il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.

Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l'applicazione delle prescrizioni indicate nell'art. 164 (5), commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell'art. 164 (5), commi 2, 5 e 6 cds, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l'apposito panello quadrangolare [5], e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell'art. 61(6) cds [6] e il carico non deve strisciare sul terreno.

Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo [7] e di alloggiamento per la targa [8] dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo [9] o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all'art. 100(7), comma 4 del cds. Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all'utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l'onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.


Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:


l'installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l'apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all'art. 164 (5), commi 6 e 8 cds [10];


la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull'apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione di cui all'art. 164 (5), commi 1 e 8 cds;


qualora l'installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Ad eccezione delle luci di arresto montate sul lunotto posteriore del veicolo), l'assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura la violazione di cui all'art. 164 (5), commi 1 e 8 cds;


la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall'art. 164 (5) cds.


* * * * *


Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.


IL DIRETTORE CENTRALE

Cortese

Sul cartello bianco e rosso c'è nuovamente un interpello da parte dei Costruttori vediamo cosa esce fuori.
La Circolare cita l'omologazione "UNIECE 26". Specifichiamo che sui vostri portabici, se omologati con questa, troverete scritto: E4*26R03/...
 

pepe80

Ebiker novello
29 Agosto 2019
7
0
1
Bologna
Visita Sito
Bici
Scott Strike eRide 920
Buonasera a tutti, acquistata targa omologata tramite agenzia pratiche auto. Spesa 79 euro a cui dovrò aggiungere quella delle lettere. Domanda banale: visto che mi hanno dato la targa MEF A2 "vecchio tipo" (per intenderci quella con 2 spazi, la R e di nuovo 6 spazi) quale spazio devo lasciare vuoto da lettere e numeri? Ma poi perchè non distribuiscono le MEF B2 "nuovo tipo" sapendo che richiedo la targa per ripeterne una con 2 lettere, 3 numeri e 2 lettere?
 

Allegati

  • targa-ripetitrice.jpg
    targa-ripetitrice.jpg
    29,6 KB · Visite: 24

argo

Ebiker novello
2 Settembre 2021
10
6
3
70
trento
Visita Sito
Bici
ebike cube reaction hybrid slt 500
Buonasera a tutti, acquistata targa omologata tramite agenzia pratiche auto. Spesa 79 euro a cui dovrò aggiungere quella delle lettere. Domanda banale: visto che mi hanno dato la targa MEF A2 "vecchio tipo" (per intenderci quella con 2 spazi, la R e di nuovo 6 spazi) quale spazio devo lasciare vuoto da lettere e numeri? Ma poi perchè non distribuiscono le MEF B2 "nuovo tipo" sapendo che richiedo la targa per ripeterne una con 2 lettere, 3 numeri e 2 lettere?
anche a me hanno data la stessa targa, messo le due lettere spazio tre numeri spazio due lettere
 

milco

Ebiker espertibus
23 Marzo 2018
599
128
43
varese
Visita Sito
Bici
mustache
Un bel riepilogo chi puo' farlo visto che arriva la primavera, su larghezza bici trasportabile con porta bici da gancio su auto visto che emtb minimo hanno 2 mt di ingombro.
grazie
 

NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
1.818
689
113
72
SAN SEVERO
Visita Sito
Bici
Atala B-Rush
Bene ricominciano. Questo Cisa significa, che ogni modello di auto di una stessa marca deve avere LE ISTRUZIONI PERSONALIZZATE (dato che la tipologia di queste norme sono per autoveicoli M1)
""""..........strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori [4]. Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26(4) il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI VEICOLO DUL QUALE MONTARLE...... .""""
 

gdming68

Ebiker normalus
2 Agosto 2020
98
107
33
Milano
Visita Sito
Bici
Giant Reign
Buonasera a tutti, acquistata targa omologata tramite agenzia pratiche auto. Spesa 79 euro a cui dovrò aggiungere quella delle lettere. Domanda banale: visto che mi hanno dato la targa MEF A2 "vecchio tipo" (per intenderci quella con 2 spazi, la R e di nuovo 6 spazi) quale spazio devo lasciare vuoto da lettere e numeri? Ma poi perchè non distribuiscono le MEF B2 "nuovo tipo" sapendo che richiedo la targa per ripeterne una con 2 lettere, 3 numeri e 2 lettere?
Secondo me nell'ultimo spazio ci andrebbe il simbolo della targa europea + la "I" come da foto. Non so però se sia obbligatorio se si va all'estero.
 

Allegati

  • Screenshot_20250312_193131_Chrome.jpg
    Screenshot_20250312_193131_Chrome.jpg
    59,3 KB · Visite: 22


Rispondi scrivendo qui...