PORTABICI - Così parlò il MIT

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Ma poi scusa, lo dice chiaramente anche la circolare del 10 febbraio 2025:

Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:
 l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito
pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8
cds10;
La circolare non si riferisce specificatamente al portabici da gancio traino, che ha la targa e luci ripetuto, ciò che è scritto si riferisce a tutto ciò che si monta sull'auto post acquisto. Detto ciò alla Peruzzo. Interpretano che, , per i portabici, ciò vale per quello da portellone, che non ha nulla di ripetuto. Detto ciò, è mai possibile che non si possa avere una cosa chiara e precisa?
 
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La circolare non si riferisce specificatamente al portabici da gancio traino, che ha la targa e luci ripetuto, ciò che è scritto si riferisce a tutto ciò che si monta sull'auto post acquisto. Detto ciò alla Peruzzo. Interpretano che, , per i portabici, ciò vale per quello da portellone, che non ha nulla di ripetuto. Detto ciò, è mai possibile che non si possa avere una cosa chiara e precisa?

La circolare fornisce chiarimenti sul DM, che tratta solo quelli applicati sul gancio:

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.

Art. 2
(Installazione delle strutture amovibili sul gancio di traino)
1. ...
2. ...
3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì di cui ai precedenti commi.


E (la circolare) dice chiaramente:

Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:
  • l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8 cds (10);
E quella nota (10):

(10) Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Cfr. nota 4).

Mi sembra non ci sia molto spazio per altre interpretazioni...
 
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NONNOCICLISTA

Ebiker specialissimus
15 Settembre 2016
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""""… ........
quella nota (10):

(10) Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Cfr. nota 4. ......"
La struttura portabicicletta da gancio traino NON copre, né totalmente né parzialmente luci e targhe, perché ha le sue.
 

kilowatt

Ebiker celestialis
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""""… ........
quella nota (10):

(10) Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Cfr. nota 4. ......"
La struttura portabicicletta da gancio traino NON copre, né totalmente né parzialmente luci e targhe, perché ha le sue.
Però leggi i documenti dai (Dm e circolare) Altrimenti dici cose errate. Ti è stato anche già risposto correttamente...
 

kilowatt

Ebiker celestialis
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Cube Stereo Hybrid 120 One 500 2018
Qualcuno non starebbe sereno neanche con un lasciapassare (volutamente fumoso) del genere :laughing:

“Il latore della presente ha fatto quello che ha fatto per ordine mio e per il bene dello Stato.
3 dicembre 1627
Richelieu”
A Milano in dialetto li chiamano "cagadubbi" ;)
 

apollokid

Ebiker pedalantibus
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La circolare fornisce chiarimenti sul DM, che tratta solo quelli applicati sul gancio:

...
Esatto, però sottolineo che non dice solo da gancio traino ma anche omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26.
Quindi se il portabici non è da gancio traino (come per esempio uno da portellone o da tetto) oppure è da gancio traino ed omologato ma non in conformità del regolamento UNECE n.26 (come per esempio nel mio caso alla direttiva europea 79/488) non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del decreto, no?
Mi sembrerebbe pertanto lecito intendere che in tutti gli altri casi non previsti dal decreto si dovrebbe fare riferimento alle normative previgenti.
In ogni caso mi sono permesso di scrivere all'URP della Motorizzazione chiedendo un chiarimento (scritto sta volta) anche perchè oggi ho scoperto che il 13 Marzo scorso era uscita la sentenza sul ricorso fatto contro le Circolari n. 25981 del 06.09.2023 e n. 30187 del 12.10.2023 che per quanto avevo avuto modo di capire erano solo sospese e non annullate.
E sinceramente dall'esito della sentenza io non sono riuscito a capire se vengono abrogate o no.

Riporto testuali parole:
- per tali ragioni, l’annullamento degli atti impugnati non appare di alcuna utilità da parte degli appellanti, i quali non risultano avere manifestato un interesse alla decisione, in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie;
- ritenuto pertanto, in accoglimento della specifica eccezione di parte resistente, di dichiarare l’improcedibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a, per sopravvenuta carenza di interesse da parte degli appellanti;



P.S. qui probabilmente non interessa a molti ma ho potuto vedere che la questione dei portabagagli e portabici con qualche anno alle spalle è molto più sentita tra i possessori di camper anche perchè erano ammessi senza obbligo di annotazione sul libretto da oltre 20 anni (circolari B103 del 27/11/1998 e B041 del 06/05/1999 oltre a parere positivo del Ministero dei Trasporti Italiano del 29/07/2008)
 

Blaststiff

Ebiker pedalantibus
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Esatto, però sottolineo che non dice solo da gancio traino ma anche omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26.
Quindi se il portabici non è da gancio traino (come per esempio uno da portellone o da tetto) oppure è da gancio traino ed omologato ma non in conformità del regolamento UNECE n.26 (come per esempio nel mio caso alla direttiva europea 79/488) non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del decreto, no?
Mi sembrerebbe pertanto lecito intendere che in tutti gli altri casi non previsti dal decreto si dovrebbe fare riferimento alle normative previgenti.
...
Normative che non esistono.
O meglio, esiste una circolare, del 98 mi sembra, che dice:
<<Visto che sono sempre più diffusi, li potete usare, ma la targa e le luci non si possono coprire, nemmeno parzialmente...>>
Il tuo portabici nonUNECE26, ci rientra?...
 


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