… info normativa porta Biciclette da gancio, consiglio di stato acetando il ricorso, ha rimandato il tutto al TAR.
https://gofile.io/d/dKo2o2
https://gofile.io/d/dKo2o2
ahhh sicuramente ci faranno tribulare comunque, qualche obolo da pagare ci sarà, anche perchè siamo una fonte sicura, bene o male tutti abbiamo gancio e portabici in garage fermo da 4 mesi. E speriamo che si diano una mossa a riscrivere in modo decente ste norme, se proprio devono normare il tutto. E per chi si è già messo in regola, spero valga quello che ha gia fatto.
Concordo pienamente con chi lo aveva detto dall'inizio , ma quale porta bici fermo nel garage da 4 mesi ,sempre usato regolarmente come prima in attesa di chiarimenti come era logico aspettarsi .Quindi non hanno annullato la circolare ma non produce effetti per ora. Mi dispiace per chi ha già fatto il collaudo e speso soldi ma ve l'avevo detto dall'inizio....
Spiegare le motivazioni del perché "prima" non si poteva montare sul porta bicicletta la targa del MEF (io l'ho fatto)?Si tornerebbe allo stato precedente che non è affatto chiaro, a cominciare dal fatto che la targa ripetitrice sul portabici non si potrebbe montare. Dal casino delle circolari alle incertezze di prima il passo è breve.
Penso che prima che si arrivi a regole certe e giuste ci vorrà del tempo, se mai ci arriveremo di questo passo.
Immagino che prima di poter circolare tranquilli ci sia il passaggio al TAR, che lo dirà al MIT, che farà la circolare per bloccare le MCT coi collaudi, sulla quale gli Interni faranno la loro per dire all FF.OO di non multare, e...... sarà Agosto...Si tornerebbe allo stato precedente che non è affatto chiaro, a cominciare dal fatto che la targa ripetitrice sul portabici non si potrebbe montare. Dal casino delle circolari alle incertezze di prima il passo è breve.
Penso che prima che si arrivi a regole certe e giuste ci vorrà del tempo, se mai ci arriveremo di questo passo.
esatto come ho detto qualche pagina fa..il Cosniglio di Stato ha accolto solo l'istanza cautelare che fu respinta dal Tar in 1^ grado. Ora il TAR è chiamato a pronunciarsi in merito con la fissazione di un'udienza art 55 c..p.a. Il giudice si esprimerà sull'istanza cautelare ed in caso di esito favorevole ci sarà un provvedimento cautelare come ad es. la sospensione.… info normativa porta Biciclette da gancio, consiglio di stato acetando il ricorso, ha rimandato il tutto al TAR.
https://gofile.io/d/dKo2o2
No ha fatto di più.esatto come ho detto qualche pagina fa..il Cosniglio di Stato ha accolto solo l'istanza cautelare che fu respinta dal Tar in 1^ grado. Ora il TAR è chiamato a pronunciarsi in merito con la fissazione di un'udienza
Per cercare di capire bisogna leggere cosa c'è scritto nell'Appello (Ricorso numero: 10042/2023). Qualcuno ce l'ha?Pubblicato il 19/01/2024
N. 00198/2024 REG.PROV.CAU.
N. 10042/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10042 del 2023, proposto da
Co.Ra. S.p.A., Aurilis Group Italia S.r.l., F.Lli Menabo' S.r.l., Fabbri S.r.l., Giorgio Berton S.r.l., Modula S.r.l., Norauto Italia S.p.A., Pg S.r.l., Zeat S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Antonio Martini, Donato Mondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7719/2023, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Martini e dello Stato Stigliano Messuti;
-Ritenuto che l’istanza di sospensiva, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo all’oggetto dell’attività svolta dalle ditte appellanti, sia meritevole di accoglimento anche in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali profili di discriminatorietà;
-Ritenuto che le spese di lite del presente grado, in ragione dei motivi della decisione, possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10042/2023) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Compensa le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Diana Caminiti Rosanna De Nictolis
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)No ha fatto di più.
Non è che ci vuole tempo, ci vuole sale in zucca, basta anche poco e? Io prenderei a calci in culo chi ha causato questo casino, lo manderei a zappare la terra, con tutto il rispetto per chi già lo fa.Si tornerebbe allo stato precedente che non è affatto chiaro, a cominciare dal fatto che la targa ripetitrice sul portabici non si potrebbe montare. Dal casino delle circolari alle incertezze di prima il passo è breve.
Penso che prima che si arrivi a regole certe e giuste ci vorrà del tempo, se mai ci arriveremo di questo passo.
Perché per il CdS si può montare solo sui carrelli appendiceSpiegare le motivazioni del perché "prima" non si poteva montare sul porta bicicletta la targa del MEF (io l'ho fatto)?