Ecco le misure prese(più o meno) col porta bici chiuso a libro: Altezza 70 profondità 65 larghezza 26.
Giusto per aggiungere esperienze personali..io sono passato all'ACI e per la targa mi han detto che potevo prendere quelle in rete gialle in quanto non essendo un rimorchio andava bene. Per il cartello carichi sporgenti, sempre loro, mi han detto che serviva solo se la mtb/emtb caricata sporgeva oltre i fanali del porta bici.
Morale non lo metto mai e giro con la targa presa a pochi euro in rete e per ora nessun problema.
Perdonami, ma temo proprio che gli addetti ACI con cui hai parlato meglio farebbero a fare un altro lavoro, se questo è il loro livello di competenza.
Premessa la lacuna normativa che in Italia non disciplina ancora la materia specifica (diversamente da molti altri paesi UE), occorre considerare che i portabici per auto sono equiparati ai portapacchi così come i portasci e vengono considerati accessori leggeri e amovibili e che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo. Pertanto non costuiscono modifica della carrozzeria e della meccanica dell’automobile e quindi non è necessario effettuare alcuna modifica nella carta di circolazione.
Diverso è il caso ad esempio di alcuni portamoto montati su camper o furgoni, che dopo essere stati sottoposti a collaudo (se non previsti all'origine) diventano parte integrante del veicolo, e non sono più rimovobili se non con intervento di
officina autorizzata, collaudo e aggiornamento della carta di circolazione. In questo caso luci e targa vengono spostati sul portamoto, che rappresenta a tutti gli effetti il nuovo limite di sagoma del veicolo.
Non rientrando in questa categoria, i portabici da gancio di traino non possono venire considerati come elementi facenti parte stabilmente delle caratteristiche del veicolo, e dunque rimangono a tutti gli effetti dei "carichi", sottoposti come tali alla disciplina dell'art. 164 del CDS.
La presenza del cartello "carichi sporgenti" è quindi sempre obbligatoria, anche nel caso in cui il portabici sia installato ma vuoto (non esistono infatti norme che obblighino alla sua rimozione se non utilizzato, se non quelle dettate dal buon senso...): anzi, a tale proposito, qualora il carico sporgente occupi interamente in larghezza la sagoma del veicolo (leggi: biciclette), i cartelli da apporre dovrebbero essere due, posti agli estremi del carico, e collocati in modo da formare una "V" rovesciata.
Quanto allo spostamento della targa originale, per quanto teoricamente possibile, rappresenterebbe una modifica delle caratteristiche del veicolo, quindi necessiterebbe di relativo collaudo (e rispetto di quanto indicato dall'art. 100 del regolamento di attuazione del CDS) ma risulta evidente che non potrebbe essere collocata su una struttura presente solo saltuariamente e non facente parte del veicolo.
L'utilizzo di luci e targhe ripetitrici per i portabici (che siano da gancio o da portellone) qualora tali strutture interferiscano con la visibilità degli originali (cioè praticamente sempre) rappresenta proprio la parte non normata dal nostro CDS, e ciò in un ambito nel quale non è possibile applicare il principio secondo il quale "se una cosa non è espressamente vietata, significa che è consentita", ma il suo esatto contrario: se non è prevista, non è consentita.
Ne consegue che, a mio parere, sia preferibile adottare sempre la politica più conservativa possibile, perchè come sappiamo, "Se qualcosa può andar male, lo farà, e produrrà il maggio danno possibile".
Secondo questo principio, dovendomi comunque dotare a mia volta di portabiciclette da gancio traino, ho scelto di acquistare un prodotto di fascia alta, dotato anche di sensori di parcheggio (uebler i21 90 DC): carissimo, è vero, ma ben più care potrebbero essere le conseguenze di un apparato più economico ma meno sicuro.
Anche per la targa, pur sapendo che non sarà sufficiente per mettermi a norma, investirò qualche soldo in più e chiederò una targa ripetitrice presso gli uffici della motorizzazione, avendo la certezza almeno che si tratta di un prodotto omologato e nella speranza che gli organi di governo si decidano a regolamentare anche da noi un fenomeno ormai diffusissimo ma che continua a trovarsi nel limbo.
In tutto ciò non mi preoccupa tanto la possibile sanzione da parte di qualche solerte tutore dell'ordine (sempre possibile, ma tutto sommato poco probabile specie se si sta attenti a non commettere fesserie) quanto le possibili conseguenze negative a livello assicurativo nel malaugurato caso si venisse coinvolti in un incidente di una qualche gravità: come sappiamo, la sfiga ci vede benissimo...
Scusate la prolissità dell'intervento.