Pubblicato il decreto sull'utilizzo delle strutture portabici da gancio traino - EBIKE MAG

Pubblicato il decreto sull’utilizzo delle strutture portabici da gancio traino

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Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato ( pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri, link), un decreto che disciplina le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle strutture amovibili come portabagagli, portasci e portabiciclette installate sui veicoli delle categorie M1 .

Questi dispositivi, fissati posteriormente e poggianti sul gancio di traino, sono soggetti a precise regole per garantire la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.

Non sarà necessario aggiornare la carta di circolazione del veicolo.

Obblighi e Condizioni di Installazione

L’installazione di queste strutture è consentita senza la necessità di aggiornare la carta di circolazione, se ovviamente:

Si rispettano i limiti di peso complessivi del veicolo e del gancio di traino.
Sono presenti dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e un alloggiamento per la targa, in linea con quanto previsto dal regolamento UNECE n. 26.
Le strutture sono omologate e dotate del marchio di conformità, corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore.

Norme sui Dispositivi Supplementari

I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva installati sulle strutture devono replicare quelli posteriori del veicolo, ad eccezione della luce di arresto centrale (quella in alto sul lunotto).

Questi dispositivi possono essere combinati o raggruppati in unità omologate secondo il regolamento UNECE n. 48. Inoltre, l’alloggiamento della targa deve rispettare le specifiche tecniche previste dal regolamento europeo 2021/535.

Regole di Utilizzo

Le strutture amovibili portabici e portasci possono superare in larghezza la sagoma del veicolo per un massimo di 30 centimetri per lato oltre la posizione dei fanali posteriori del mezzo. Eventuali sporgenze del carico devono rispettare le prescrizioni del Codice della Strada. È consentito l’uso della targa del veicolo (sarà quindi possibile utilizzare la targa originale del mezzo sul quale sono istallati spostandola) o di una targa ripetitrice, come previsto dall’art. 100 del Codice della strada.

L’utente è tenuto a verificare la corretta installazione della struttura, il funzionamento dei dispositivi e il posizionamento della targa.

Entrata in Vigore

Il decreto, firmato a Roma il 19 dicembre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2025 e rende immediatamente operative queste disposizioni, garantendo maggiore chiarezza e sicurezza per chi utilizza queste strutture e confidiamo in modo definitivo.

Circolare portabici: raggiunto accordo con il ministero dei trasporti

 

Commenti

  1. Spacepadrino:

    Scrivono:

    "La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992."

    Dal CDS :
    [HEADING=1]Art. 164. * Sistemazione del carico sui veicoli.[/HEADING]

    3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purche' la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.


    Le luci da prendere a riferimento sono quelle del veicolo e non quelle del portabici.
    Esatto. E non i gruppi ottici dietro in generale, ma le luci di posizione rosse. Anche se non credo che le Fdo faranno storie per qualche centimetro
  2. apollokid:

    Art. 164:
    6.
    Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
    ...
    8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.


    A ben vedere viene indicato un obbligo se il carico sporge longitudinalmente ma non leggo però di un divieto.
    Da un punto di vista puramente della logica viene citata una condizione di SE e non di SE E SOLTANTO SE.

    Io avevo sempre saputo che col portabici da gancio traino non era obbligatorio il cartello però uno non omologato lo metto da sempre lo stesso. Alla fine lo trovo utile anche solo per segnalare meglio la presenza del portabici, specie quando si parcheggia.
    I crucchi da quello che vedo ce l'hanno tutti omologato e non credo sia obbligatorio da loro visto che il cartello in questione è quello della versione italiana. Confesso però di non aver ancora capito se lo mettono più per abitudine o perchè essendo obbligatorio sui camper (perchè sono tutti sporgenti come se fossero da portellone) lo mettono anche sui portabici da gancio traino per sentirsi più tranquilli.
    che io sappia almeno in germania e spagna sono obbligatori, ma hanno standard, materiali e forma diverse.

    Non c'è uno standard europeo, e se viaggi tra più paesi può essere un problema, motivo per cui le famose circolari dicevano esplicitamente che le auto straniere non andavano controllate..... bello no? altro che libera circolazione europea...
  3. Sarei curioso di conoscere quanto sia mediamente l'ingombro delle nostre EMTB/MTB ? ad esempio la mia è lunga max 210 cm , togliendo 30cm per lato ne rimangono 150 cm, che dovrebbe corrispondere alla distanza minima tra gli estremi delle luci del veicolo, praticamente qualcosa più stretto di una Smart !
    Potrebbe comunque essere opportuno mettere una fascia luminosa o catarifrangente attorno agli estremi dei pneumatici per segnalare la sporgenza massima . qualche cosa di simile : https://www.amazon.it/dp/B0DMFMF4D9/?tag=mmc08-21
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