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La circolare fornisce chiarimenti sul DM, che tratta solo quelli applicati sul gancio:


Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portascì, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l’alloggiamento della targa del veicolo.


Art. 2

(Installazione delle strutture amovibili sul gancio di traino)

1. ...

2. ...

3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì di cui ai precedenti commi.


E (la circolare) dice chiaramente:


Tanto premesso, possono ipotizzarsi i seguenti profili sanzionatori:

  • l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8 cds (10);

E quella nota (10):


(10) Tale ipotesi si configura a prescindere dal fatto che la struttura con o senza carico ostruisca anche parzialmente la targa o i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (Cfr. nota 4).


Mi sembra non ci sia molto spazio per altre interpretazioni...