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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="dade69" data-source="post: 456629" data-attributes="member: 18624"><p>Non mi sfugge per nulla quello che dicono le circolari del MIT, ma sopra si parla delle normative europee, riferimento per tutti i costruttori di "portaXXXXXXX" , e quello si sta mettendo in dubbio.</p><p></p><p>Dopo di che, come stiamo discutendo da Settembre il MIT ha emesso le circolari, con inclusa la nota che riporti.</p><p>Nota che è contestata nei primi due punti del ricorso presentato, rigettato e rimandato al consiglio di stato.</p><p>Il ricorso dice:</p><p></p><p><em>A questo proposito, desideriamo condividere alcuni punti che supportano il nostro ricorso e che confidiamo possano influenzare positivamente il nostro caso: </em></p><p><em>• I termini "portabici" e "porta moto" non sono contemplati nei Regolamenti internazionali ECE/ONU. In particolare, il Regolamento R26 riguarda unicamente dispositivi definiti genericamente "Luggage Rack," il cui corretto equivalente è "portacarichi/portaoggetti." Questi dispositivi, conformemente alla normativa tecnica dell'Unione Europea, possono essere applicati a qualsiasi veicolo di categoria M1, consentendo il trasporto di una vasta gamma di bagagli o carichi, tra cui biciclette, bagagli, sci e altro ancora. Tuttavia, tali appendici devono essere installate correttamente e rispettare il carico massimo per cui il dispositivo "luggage rack" è stato omologato. </em></p><p><em>• Il riferimento ai dispositivi "porta sci" e "portabici" risulta non conforme al quadro giuridico dell'Unione Europea e costituisce un palese contrasto con le normative europee, mirando a evitare il dettato normativo dell'Unione Europea attraverso un artificioso utilizzo di termini tecnici adottati solo in Italia. In realtà, questi prodotti sono venduti ed utilizzati in Italia ed Europa da decenni e sono comunemente classificati come dispositivi "Luggage Rack," conformi al pertinente Regolamento R26, senza richiedere ulteriori collaudi.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="dade69, post: 456629, member: 18624"] Non mi sfugge per nulla quello che dicono le circolari del MIT, ma sopra si parla delle normative europee, riferimento per tutti i costruttori di "portaXXXXXXX" , e quello si sta mettendo in dubbio. Dopo di che, come stiamo discutendo da Settembre il MIT ha emesso le circolari, con inclusa la nota che riporti. Nota che è contestata nei primi due punti del ricorso presentato, rigettato e rimandato al consiglio di stato. Il ricorso dice: [I]A questo proposito, desideriamo condividere alcuni punti che supportano il nostro ricorso e che confidiamo possano influenzare positivamente il nostro caso: • I termini "portabici" e "porta moto" non sono contemplati nei Regolamenti internazionali ECE/ONU. In particolare, il Regolamento R26 riguarda unicamente dispositivi definiti genericamente "Luggage Rack," il cui corretto equivalente è "portacarichi/portaoggetti." Questi dispositivi, conformemente alla normativa tecnica dell'Unione Europea, possono essere applicati a qualsiasi veicolo di categoria M1, consentendo il trasporto di una vasta gamma di bagagli o carichi, tra cui biciclette, bagagli, sci e altro ancora. Tuttavia, tali appendici devono essere installate correttamente e rispettare il carico massimo per cui il dispositivo "luggage rack" è stato omologato. • Il riferimento ai dispositivi "porta sci" e "portabici" risulta non conforme al quadro giuridico dell'Unione Europea e costituisce un palese contrasto con le normative europee, mirando a evitare il dettato normativo dell'Unione Europea attraverso un artificioso utilizzo di termini tecnici adottati solo in Italia. In realtà, questi prodotti sono venduti ed utilizzati in Italia ed Europa da decenni e sono comunemente classificati come dispositivi "Luggage Rack," conformi al pertinente Regolamento R26, senza richiedere ulteriori collaudi.[/I] [/QUOTE]
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