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Testo
<blockquote data-quote="etbike72" data-source="post: 455724" data-attributes="member: 5611"><p>Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di BG.</p><p>Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito.</p><p></p><p></p><p>Buongiorno,</p><p></p><p>le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che:</p><p></p><p>- siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;</p><p></p><p>- rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti";</p><p></p><p>- risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa;</p><p></p><p>- le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.</p><p></p><p>Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione).</p><p></p><p>Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti.</p><p></p><p>Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette.</p><p></p><p>I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332).</p><p></p><p>________________________________</p><p>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</p><p>Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="etbike72, post: 455724, member: 5611"] Se può essere utile, ieri sera ho scritto alla motorizzazione di BG. Questa mattina mi hanno risposto, riporto di seguito. Buongiorno, le strutture porta biciclette e porta sci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture e sulle autocaravan possono essere utilizzate sotto la completa responsabilità del conducente il quale, nel rispetto dell'art. 164 del CDS, deve verificare che: - siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo; - rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente (per la sagoma, in particolare, in linea generale è ammessa una sporgenza laterale del carico non oltre 30 cm dalle luci di pocizione e non possono sporgere carichi difficilmente percepibili (art. 164, c. 3) e "le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti"; - risultino completamente visibili i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e della targa; - le superfici estreme delle strutture non presentino parti orientate verso l'esterno del veicolo suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio di traino nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (indicato anche nella targhetta di identificazione). Altresì si comunica che, per espressa previsione del comma 6 dell'articolo 164 CDS, è previsto l'utilizzo dell'apposito pannello per segnalare i carichi sporgenti. Non è ammesso l'utilizzo della targa ripetitrice per rimorchi (targa gialla) o di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria qualora l'installazione dell'accessorio in parola comporti l'occultamento della targa del veicolo; è necessario in tal caso traslare la targa originale e posizionarla nell'alloggiamento previsto del dispositivo porta biciclette. I dispositivi portasci, portabici e portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l'obbligo dell' annotazione sulla carta di circolazione (circolare ministriale 27/11/1998 n.2522/4332). ________________________________ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest [/QUOTE]
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