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PORTABICI - Così parlò il MIT
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Testo
<blockquote data-quote="Raffo_73" data-source="post: 452225" data-attributes="member: 18854"><p>Buonasera, ho scoperto questa community durante una ricerca per informarmi sulle norme che regolamentano il porta bici da gancio traino. Prima di fare una “passeggiata” tra i vari argomenti trattati, ci terrei però a dare sin da ora una diversa chiave di lettura della recente e nota circolare del MIT, con particolare riferimento alle misure di ingombro del portabici, comprensive delle bici.</p><p>Vedete, questa circolare ha lo scopo di fornire (bene o male non sta a me giudicare) delle prescrizioni tecniche e specifiche nelle questioni in oggetto. A titolo di esempio basti pensare ad altre norme, circolari ecc. che regolamentano altri aspetti come per esempio luci, emissioni dei gas di scarico e altri aspetti…. Il CdS, invece, si occupa di normare (anche qui non giudico) tutto il resto… </p><p>Mi spiego meglio… il CdS dice quando devo o non devo usare i fendinebbia; ma i requisiti tecnici e costruttivi di queste luci è regolamentato da altre norme “tecniche”. Idem per i segnalatori acustici, le vernici per la segnalazione orizzontale, ecc. ecc.</p><p>Tornando al portabici, era necessario colmare la lacuna del CdS il quale non contemplava che le autovetture potessero utilizzare il gancio traino abbinato al portabici, infatti lo consideravamo alla stregua di un carico sporgente e la MTC non ci rilasciava la targa ripetitrice. Voi direte <era meglio prima>, certo… fino a quando non capita un incidente e il portabici colpisce un pedone e gli trancia le gambe…. Provate a immaginare cosa ne penserà al riguardo l’assicurazione… La cosa su cui vi invito a riflettere è che la circolare di settembre non esclude (perché non può farlo) le eccezioni stabilite dal CdS. Pertanto, l’uso <strong>ordinario</strong> del portabici a sbalzo col gancio traino prevede che il tutto resti in sagoma (poiché esamina il portabici come un tutt’uno con la vettura) salvo poi l’applicazione delle eccezioni del CdS per i casi generali di carico sporgente con le relative prescrizioni. Quindi se le ruote escono dalla sagoma della vettura, nei limiti massimi dei 2, 35 metri (o quelli che sono), basterebbe applicare a destra e sinistra i previsti cartelli di carico sporgente. </p><p>A questo punto nasce una nuova domanda: i 30 cm massimi di sporgenza di cui all’art.61 del CdS si misurano dalle luci di posizione del veicolo? Oppure dalle luci del portabici che sostituiscono quelle dalla macchina perché coperte?</p><p>Tutto questo pippone è solo una mia considerazione, contaminata da una deformazione professionale. </p><p>Non fatene un teorema granitico perché non era questa la mia intenzione.</p><p>Grazie a chi avrà la voglia di leggere tutto…. Vado a spulciare tutte le altre discussioni, partendo dalla ORBEA RISE</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Raffo_73, post: 452225, member: 18854"] Buonasera, ho scoperto questa community durante una ricerca per informarmi sulle norme che regolamentano il porta bici da gancio traino. Prima di fare una “passeggiata” tra i vari argomenti trattati, ci terrei però a dare sin da ora una diversa chiave di lettura della recente e nota circolare del MIT, con particolare riferimento alle misure di ingombro del portabici, comprensive delle bici. Vedete, questa circolare ha lo scopo di fornire (bene o male non sta a me giudicare) delle prescrizioni tecniche e specifiche nelle questioni in oggetto. A titolo di esempio basti pensare ad altre norme, circolari ecc. che regolamentano altri aspetti come per esempio luci, emissioni dei gas di scarico e altri aspetti…. Il CdS, invece, si occupa di normare (anche qui non giudico) tutto il resto… Mi spiego meglio… il CdS dice quando devo o non devo usare i fendinebbia; ma i requisiti tecnici e costruttivi di queste luci è regolamentato da altre norme “tecniche”. Idem per i segnalatori acustici, le vernici per la segnalazione orizzontale, ecc. ecc. Tornando al portabici, era necessario colmare la lacuna del CdS il quale non contemplava che le autovetture potessero utilizzare il gancio traino abbinato al portabici, infatti lo consideravamo alla stregua di un carico sporgente e la MTC non ci rilasciava la targa ripetitrice. Voi direte <era meglio prima>, certo… fino a quando non capita un incidente e il portabici colpisce un pedone e gli trancia le gambe…. Provate a immaginare cosa ne penserà al riguardo l’assicurazione… La cosa su cui vi invito a riflettere è che la circolare di settembre non esclude (perché non può farlo) le eccezioni stabilite dal CdS. Pertanto, l’uso [B]ordinario[/B] del portabici a sbalzo col gancio traino prevede che il tutto resti in sagoma (poiché esamina il portabici come un tutt’uno con la vettura) salvo poi l’applicazione delle eccezioni del CdS per i casi generali di carico sporgente con le relative prescrizioni. Quindi se le ruote escono dalla sagoma della vettura, nei limiti massimi dei 2, 35 metri (o quelli che sono), basterebbe applicare a destra e sinistra i previsti cartelli di carico sporgente. A questo punto nasce una nuova domanda: i 30 cm massimi di sporgenza di cui all’art.61 del CdS si misurano dalle luci di posizione del veicolo? Oppure dalle luci del portabici che sostituiscono quelle dalla macchina perché coperte? Tutto questo pippone è solo una mia considerazione, contaminata da una deformazione professionale. Non fatene un teorema granitico perché non era questa la mia intenzione. Grazie a chi avrà la voglia di leggere tutto…. Vado a spulciare tutte le altre discussioni, partendo dalla ORBEA RISE [/QUOTE]
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