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Testo
<blockquote data-quote="Spaeleus" data-source="post: 423198" data-attributes="member: 8622"><p>Ok per il vuoto legislativo, ma carrelli o roulotte sono a loro volta veicoli, dotati di carta di circolazione propria che ne certifica le caratteristiche (o di aggiornamento del libretto del veicolo nel caso di carrelli appendice).</p><p>Il portabici no, che sia da portellone o da gancio.</p><p>Le luci e la targa originali non possono essere coperte: quelle del portabici si collocano all’interno del vuoto legislativo che non le prevede, mentre i cartelli di carico sporgente (2 nel nostro caso) sono specificatamente normati per tutto ciò che sporge di oltre 30 cm dal posteriore del veicolo.</p><p>Trovandoci quindi in un limbo normativo (anche se ampiamente tollerato) ritengo valga la pena di ottemperare con scrupolo alle disposizioni vigenti, per quanto possibile, così da non correre il rischio di essere sanzionati sia per l’utilizzo di dispositivi non omologati (luci e targa ripetitrice) che per il mancato utilizzo di quelli obbligatori (cartelli) il cui costo (una tantum) rimane inferiore alle eventuali sanzioni previste.</p><p>Per non parlare poi dei possibili risvolti assicurativi in caso di sinistro…</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Spaeleus, post: 423198, member: 8622"] Ok per il vuoto legislativo, ma carrelli o roulotte sono a loro volta veicoli, dotati di carta di circolazione propria che ne certifica le caratteristiche (o di aggiornamento del libretto del veicolo nel caso di carrelli appendice). Il portabici no, che sia da portellone o da gancio. Le luci e la targa originali non possono essere coperte: quelle del portabici si collocano all’interno del vuoto legislativo che non le prevede, mentre i cartelli di carico sporgente (2 nel nostro caso) sono specificatamente normati per tutto ciò che sporge di oltre 30 cm dal posteriore del veicolo. Trovandoci quindi in un limbo normativo (anche se ampiamente tollerato) ritengo valga la pena di ottemperare con scrupolo alle disposizioni vigenti, per quanto possibile, così da non correre il rischio di essere sanzionati sia per l’utilizzo di dispositivi non omologati (luci e targa ripetitrice) che per il mancato utilizzo di quelli obbligatori (cartelli) il cui costo (una tantum) rimane inferiore alle eventuali sanzioni previste. Per non parlare poi dei possibili risvolti assicurativi in caso di sinistro… [/QUOTE]
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