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L'esecuzione della garanzia di conformità e totalmente a carico del venditore , il quale può rivalersi commercialmente , in presenza di accordi in tal senso, sul produttore della bici o del componente che va a sostituire.. In nessun caso l'acquirente deve sostenere i costi di manodopera. E' peraltro vero che la garanzia di conformità ( cosiddetta garanzia europea)  non è propriamente equivalente alla garanzia per i difetti di fabbricazione : ad esempio l'onere della prova della non conformità è a carico dell'acquirente , che dovrebbe dimostrare che il vizio risiedeva fin dall'origine : questo da ampia possibilità al venditore di essere opaco nel trattare la garanzia, e essere contemporaneamente in regola con le disposizioni di legge.  Personalmente ritengo il riconoscimento della garanzia in questi casi sia controproducente come venditore non eseguirla e comunque ampiamente ammortizzabile nel corso degli anni ,