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Confermati gli incentivi per le biciclette

Nel Dl Rilancio, lungo ben 464 pagine, è stato approvato il bonus per le biciclette. Riportiamo l’articolo riguardante la decisione (Art.205 Misure per incentivare la mobilità sostenibile).

A valere sul programma sperimentale, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, un “buono mobilità”, cumulabile con quello previsto dal terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale”.

 

Foto di copertina di Stex_mtb

 

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Pubblicato da
marco
Tags: coronavirus

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